Vuoi coltivare una piantina di Marijuana? Vediamo cosa dice la legge
Tutto quello che era stato scritto in questo post viene annullato dall’ultima sentenza della Cassazione che ha vietato in qualsiasi forma la coltivazione di sostanze stupefacenti per uso personale. Dunque adesso è perseguibile penalmente e vietato dalla legge.
Prima di vedere cosa dice la legge, Xamax si rifà ad una dichiarazione sentita in una trasmissione radiofonica, fatta da un esponente delle forze dell’ordine intervenuto in diretta sulla questione in merito.
Lo stesso precisava che coltivare una pianta di marijuana a casa non si può, perché ti becchi subito una denuncia. Stessa sorte per chì è trovato, anche se inconsapevolmente, con i semi della pianta, senza possibilità di scuse. Il pericolo sostanziale che può sussistere in situazioni del genere, e che giustifica una tale azione repressiva, è la reale possibilità che dall’uso personale si possa passare allo spaccio vero e proprio.
Ma veniamo adesso a cosa dice la legge. Il testo unico in materia il DPR 309/90, agli articoli 75 e 73 dispone due categorie di sanzioni. Una amministrativa ed una penale. (Potete cliccare sui link per leggere gli articoli)
Poi successivamente al D.P.R. ché è del 1990, e più precisamente nel 1993, sono state apportate delle modifiche alla materia stupefacenti, grazie al referendum abrogativo svoltosi in quell’anno. Viene depenalizzato l’uso personale di sostanze stupefacenti e il reato penale è realizzato soltanto quando la sostanza stupefacente è destinata a terzi. Dovrà essere il Pubblico Ministero a dimostrare tale uso illecito da parte dell’indagato, sulla base di questi parametri:
- elemento quantitativo: la presenza di quantitativi esorbitanti di sostanza stupefacente, può dimostrare che la stessa non era destinata soltanto all’uso personale del detentore, ma anche in parte, era destinata a terzi;
- qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente o meno): la circostanza che la droga sia in possesso di un soggetto non tossicodipendente, può far ritenere che la stessa sia destinata allo spaccio;
- condizioni economiche del detentore: l’assenza di un’attività lavorativa o di altra fonte di reddito può far ritenere, che il detentore attraverso lo spaccio, si procuri i mezzi di sussistenza;
- modalità di custodia, frazionamento in dosi, ritrovamento di sostanze stupefacenti di diversa natura, ritrovamento di strumenti idonei al taglio, modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro, grado di purezza della sostanza detenuta.
La suddetta ricostruzione interpretativa circa l’utilizzazione dei vari indici probatori, è stata recepita dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Per chi volesse approfondire cliccare sulla fonte: fuoriluogo.it
In commento presenti 2 link postati dal lettore mkb, che integrano la situazione normativa.
Dicembre 4, 2007 alle 5:32 pm
ciao,
volevo solo farti notare che hai dimenticato un passaggio legislativo, non da nulla….
Legge 49/2006 (Fini-Giovanardi) che va a modificare la legge 309/90 inserendo le tabelle di classificazione e di dose massima…..
poi per essere pignoli ci sarebbero anche le due ultime Sentenze della Cassazione:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/17983.pdf
http://legale.antiproibizionisti.it/documenti/cassazione_40362-20071011.pdf
anche se cmq resta illegale la coltivazione per usi ludici-medici, spero possano essere utili a qualcuno questi link.
ciao
Dicembre 4, 2007 alle 7:25 pm
Grazie per l’importante integrazione legislativa che hai indicato.